Art. 22 · VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle MarcheTitolo III

Art. 22

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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

In vigore dal 4 set 1988
- VALUTAZIONE DEL SERVIZIO La valutazione del servizio del personale comandato, nell'ipotesi in cui a tale adempimento si debba provvedere in virtù delle norme di stato giuridico relative al ruolo di appartenenza degli interessati, è effettuato dal presidente dell'istituto sulla base delle relazioni fornite a tale riguardo rispettivamente dai responsabili dei servizi e delle sezioni per il personale docente, direttivo ed ispettivo e dal segretario per il personale amministrativo. La valutazione del servizio svolto dal segretario è effettuata dal presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-22