Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo II
Art. 18
18 / 54SEGRETARIO
In vigore dal 4 set 1988
- SEGRETARIO
Il Segretario, di nomina ministeriale, cura il funzionamento della struttura tecnico-operativa dell'istituto ed in particolare:
1) partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali;
2) d'intesa con il presidente, predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;
3) nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, assicura il coordinamento funzionale delle attività dell'istituto;
4) sovrintende all'attività amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizioni impartite dal presidente e al funzionamento degli uffici;
5) firma, insieme al presidente e ad un componente del consiglio direttivo designato dal consiglio stesso, gli ordini di incasso ed i titoli di spesa;
6) il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-18