Art. 8 · Il collegio dei revisori dei conti
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione LiguriaTitolo II

Art. 8

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Il collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 4 set 1988
(Il collegio dei revisori dei conti) Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere inviati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello Statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le ralative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-8