Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo II
Art. 6
6 / 45Funzionamento del consiglio direttivo
In vigore dal 4 set 1988
(Funzionamento del consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno, su convocazione del presidente mediante preavviso di almeno cinque giorni, ed in via straordinaria ogni volta che il presidente ne ravvisi l'opportunità, nonché quando lo richieda un terzo dei suoi comoponenti ovvero quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo .
Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.
La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme prevedano maggioranze diverse.
Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole di due terzi dei consiglieri stessi.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espessi.
In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le funzioni.
Quando trattasi di persone il voto è segreto qualora ciò sia richiesto da almeno un consigliere. Negli altri casi il voto segreto può essere richiesto con mozione d'ordine.
In caso di prolungata assenza di taluno dei suo membri, il consiglio direttivo può invitarlo a dimettersi, e successivamente, tenuto conto delle eventuali motivazioni adotte e del possibile interesse dell'Istituto a mantenerlo in carica ai fini della propria futura attività, può essere proposto con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione.
Nell'ambito del consiglio direttivo opera, quale organo ausiliario e di sup
porto, la giunta esecutiva costituita dal presidente, dal vice presidente e da tre membri eletti dal consiglio direttivo; essa si riunisce in preparazione delle sedute del consiglio direttivo o per particolari problemi attinenti all'esecuzione delle delibere del consiglio stesso. Ai lavori della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario.
Il consiglio direttivo si avvale, previa richiesta al Ministro della pubblica istruzione, dell'opera degli ispettori tecnici, secondo le competenze previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica del 31/5/74, n. 417, e della normativa successiva.
Le spese per il funzionamento del consiglio direttivo nonché di eventuali commissioni da esso istituite sono previste in apposito capitolo del bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-6