Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo IV
Art. 31
31 / 52Variazioni di bilancio
In vigore dal 22 apr 1988
Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazone, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate.
Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-31