Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo II
Art. 13
13 / 52Presidente
In vigore dal 22 apr 1988
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sue attività; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute.
Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.
Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni.
Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.
Dispone le spese per le attività previste al punto 13 del precedente (competenze del consiglio direttivo).
Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio.
Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo .
Il presidente è eletto a maggioranza dei componenti del consiglio direttivo in prima votazione, e a maggioranza dei presenti, in seconda votazione, e dura in carica cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-13