Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia
Art. 2
2 / 53Finalità
In vigore dal 7 gen 1988
L'Istituto, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419:
raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica;
conduce studi e ricerche in campo educativo, al fine di sostenere e promuovere il dibattito e l'innovazione relativi alle strutture, ai metodi e ai contenuti dell'attività formativa;
promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
promuove, organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale ispettivo o, direttivo e docente della scuola statale di ogni ordine e grado;
può attuare iniziative rivolte congiuntamente al personale direttivo e docente della scuola e a personale non appartenente ai ruoli previsti dal precedente capoverso ma collegato con i compiti previsti dalla legge in rapporto all'educazione, mediante apposite convenzione o accordi scritti con le amministrazioni e gli enti rispettivi, che assumono la parte di spesa relativa al loro personale;
fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale scolastico e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.
L'Istituto attende inoltre a specifici interventi connessi con le esigenze formative della regione.
Per lo svolgimento delle proprie attività, ferma restando l'unicità della struttura dell'Istituto e la collocazione nella sede legale di esso delle sezioni e dei servizi, l'Istituto medesimo può articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche utilizzando uffici o istituzioni scolastiche esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517#art-sir-2