Art. 11 · Presidente
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia

Art. 11

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Presidente

In vigore dal 7 gen 1988
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione; per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il presidente: ha la legale rappresentanza dell'Istituto che sovrintende alle sue attività, presiede il consiglio direttivo e propone gli argomenti da trattare nelle sedute; provvede, con la collaborazione del segretario, all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; coordina, con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo; firma tutti gli atti dell'Istituto, i mandati di pagamento e gli ordini di incasso e stipula contratti e convenzioni in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo; adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni in materie di competenza del consiglio direttivo, che deve essere convocato entro quindici giorni per la rettifica delle deliberazioni stesse; dispone le spese per le attività previste dal terzo comma, dodicesimo capoverso, dell'; predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione, nonché quelle relative alle variazioni di bilancio; è il responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e, su conforme deliberazione del consiglio direttivo, autorizza la stampa di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente. Il presidente cessa dall'incarico o alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o a seguito di voto di sfiducia di due terzi dei consiglieri in carica.
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