Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia
Art. 11
11 / 53Presidente
In vigore dal 7 gen 1988
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione; per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Il presidente:
ha la legale rappresentanza dell'Istituto che sovrintende alle sue attività, presiede il consiglio direttivo e propone gli argomenti da trattare nelle sedute;
provvede, con la collaborazione del segretario, all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
coordina, con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo;
firma tutti gli atti dell'Istituto, i mandati di pagamento e gli ordini di incasso e stipula contratti e convenzioni in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni in materie di competenza del consiglio direttivo, che deve essere convocato entro quindici giorni per la rettifica delle deliberazioni stesse;
dispone le spese per le attività previste dal terzo comma, dodicesimo capoverso, dell';
predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione, nonché quelle relative alle variazioni di bilancio;
è il responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e, su conforme deliberazione del consiglio direttivo, autorizza la stampa di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.
Il presidente cessa dall'incarico o alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o a seguito di voto di sfiducia di due terzi dei consiglieri in carica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517#art-sir-11