Art. 32 · Inquadramento degli aggregati
Titolo IV

Art. 32

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Inquadramento degli aggregati

In vigore dal 12 lug 1987
1. Il personale della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale in qualità di aggregato, quale appartenente all'ex fanfara, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto legislativo, nella terza parte B del ruolo degli esecutori, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale stesso, con corrispondente indisponibilità di altrettanti posti nella stessa terza parte B. 2. L'anzianità di servizio nel ruolo degli esecutori della banda musicale del personale di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nel ruolo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-32