Capo II
Art. 18
25 / 50Concorso per la nomina a maestro direttore
In vigore dal 12 lug 1987
1. I candidati al concorso di cui all' sostengono le seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:
1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore.
b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;
3) vari tipi di partitura;
4) impiego degli strumenti suddetti.
c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. Il punteggio di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-18