Art. 15 sexies · Riassorbimento degli scatti aggiuntivi
Titolo II›Capo I

Art. 15 sexies

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Riassorbimento degli scatti aggiuntivi

In vigore dal 31 mar 2001
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-15-sexies