Capo II
Art. 7
7 / 44Indennità di istituto
In vigore dal 25 set 1988
1. Al personale direttivo spetta, a decorrere dal 1 settembre 1987, oltre all'indennità di funzione di cui all' delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell', anche una indennità di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessità dell'istituzione scolastica cui esso è preposto.
2. Detta indennità di istituto è volta a compensare tutte le prestazioni rese dal predetto personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'istituzione scolastica cui esso è preposto; essa assorbe, pertanto, i compensi per lavoro straordinario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità medesima che tengano conto dei criteri indicati nel comma 1.
4. L'indennità di istituto è corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero di unità di personale interessato.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ha disposto (con l'art. 10) che il fondo di cui al presente comma, a decorrere dal 1 maggio 1990, e' incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennita' di istituto prevista dalla stessa norma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-7