Art. 7 · Indennità di istituto
Capo II

Art. 7

7 / 44

Indennità di istituto

In vigore dal 25 set 1988
1. Al personale direttivo spetta, a decorrere dal 1 settembre 1987, oltre all'indennità di funzione di cui all' delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell', anche una indennità di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessità dell'istituzione scolastica cui esso è preposto. 2. Detta indennità di istituto è volta a compensare tutte le prestazioni rese dal predetto personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'istituzione scolastica cui esso è preposto; essa assorbe, pertanto, i compensi per lavoro straordinario. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità medesima che tengano conto dei criteri indicati nel comma 1. 4. L'indennità di istituto è corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero di unità di personale interessato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ha disposto (con l'art. 10) che il fondo di cui al presente comma, a decorrere dal 1› maggio 1990, e' incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennita' di istituto prevista dalla stessa norma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-7