Art. 34 · Organici
Capo VIII

Art. 34

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Organici

In vigore dal 2 giu 1987
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà costituita una commissione mista, composta da rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il Ministero della pubblica istruzione, che dovrà formulare, entro la vigenza del presente decreto, proposte per la modifica dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado compresi i conservatori e le accademie, a modifica ed integrazione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Tali proposte saranno assunte a base per le eventuali iniziative in sede legislativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-34