Capo II
Art. 2
2 / 44Stipendi
In vigore dal 2 giu 1987
1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:
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Qualifica |Dal 1 gennaio 1986 |Dal 1 gennaio 1987 |Dal 1 gennaio 1988
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3 | 345.000 | 747.500 | 1.150.000
4 | 390.000 | 845.000 | 1.300.000
5 | 513.000 | 1.111.500 | 1.710.000
6 | 510.000 | 1.105.000 | 1.700.000
7 | 675.000 | 1.462.500 | 2.250.000
8 | 780.000 | 1.690.000 | 2.600.000
9 |1.410.000 | 3.055.000 | 4.700.000
2. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988 gli stipendi annui lordi di cui agli delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, sono così modificati:
Qualifica......................... Stipendio 3............................. 4.800.000 4............................. 5.800.000 5............................. 7.450.000 6............................. 7.500.000 7............................. 8.900.000 8............................. 10.400.000 9............................. 12.500.000
3. Lo stipendio annuo del nono livello compete al personale direttivo.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1988, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire tredicimilionicentomila; il maggiore importo annuo lordo di lire quattromilionisettecentomila rispetto al precedente stipendio di lire ottomilioniquattrocentomila, è attribuito nella misura di lire unmilionequattrocentodiecimila annue dal 1 gennaio 1986, di lire unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori lire unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1 gennaio 1988.
5. Ai docenti confermati in ruolo dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, appartenenti all'ottava qualifica, è attribuito dalla data del 1 gennaio 1988 lo stipendio annuo lordo di L. 12.000.000. Il maggiore importo di L. 4.200.000, rispetto al precedente stipendio di L. 7.800.000, è attribuito nelle misure di L. 1.260.000 annue dal 1 gennaio 1986, di L. 1.470.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 1.470.000 dal 1 gennaio 1988.
6. L'indennità di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come rideterminata dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, è ulteriormente rideterminata nelle misure di lire duemilionitrecentomila annue lorde per il personale direttivo, e di lire duemilionicinquecentomila, per il personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue rispettivamente di lire trecentomila e di lire cinquecentomila sono corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1 gennaio 1986, di L. 105.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dal 1 gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dal 1 gennaio 1986, di L. 175.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1 gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta indennità, salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, è corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, lo sostituisce.
7. La stessa indennità prevista per il personale direttivo è integrata per il personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente e proporzionalmente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione della differenza tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello in godimento.
8. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8, ferma restando l'obbligatorietà dell'orario complessivo di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, il posto orario d'insegnamento con trattamento economico intero è costituito con un numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie.
10. Ai fini dell'applicazione dell', nei confronti del personale di cui al comma 9 i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo per la determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei che costituiscono la retribuzione individuale di anzianità degli insegnanti di cui all'.
11. Il valore per classi e scatti è determinato secondo il sistema e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-2