Capo IV
Art. 13
13 / 44Accordi
In vigore dal 2 giu 1987
1. La negoziazione decentrata di cui all' della legge 19 marzo 1983, n. 93, è da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie:
a) criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola;
b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA;
c) proposte per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali secondo gli del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l' della legge 4 agosto 1977, n. 517;
d) criteri e modalità per l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
e) criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente, direttivo;
f) individuazione di priorità e distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione;
g) misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-13