Art. 12 · Orario di lavoro
Capo III

Art. 12

12 / 44

Orario di lavoro

In vigore dal 25 set 1988
1. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica. 2. Le funzioni dell'insegnante di scuola materna sono quelle di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché quelle previste dall', comma ottavo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui espletamento sia limitato esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica. 3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1987-88. 4. Al fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 88, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il collegio dei docenti formula le proposte per l'utilizzazione del personale tenuto al completamento, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di certezza e di professionalità. 5. Il collegio dei docenti programma annualmente le attività, non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo o di istituto ai sensi dell', lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 6. Il programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di classe e dei collegi dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli studenti, l'aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente. 7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 AGOSTO 1988, N. 399 8. Nella programmazione delle varie attività il collegio dei docenti terrà conto degli adempimenti connessi con l'attività specifica di ciascun docente, in modo da realizzare la massima omogeneità possibile nella ripartizione degli impegni. 9. La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni. 10. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo può essere articolato secondo i criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni nell'ambito territoriale di competenza. 11. La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di ogni ordine e grado non dà diritto a compensi ad esclusione di quella relativa alle commissioni degli esami di maturità. 12. Restano fermi comunque i compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti che siano di provenienza esterna alla scuola.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-12