Art. 40 · Correzioni dei registri contabili
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento PugliaTitolo IV

Art. 40

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Correzioni dei registri contabili

In vigore dal 6 gen 1988
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-40