Art. 13 · Personale comandato
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento PugliaTitolo III

Art. 13

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Personale comandato

In vigore dal 6 gen 1988
I comandi del personale presso l'Istituto, nell'ambito del contingente dei posti stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con relativo decreto sono proposti al Ministro dal consiglio direttivo sulla base delle risultanze dei concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974. I concorsi risultano distinti a seconda che il personale sia amministrativo (ruolo direttivo, di concetto, esecutivo e ausiliario) o sia appartenente ai ruoli ispettivo, direttivo e docente. Per quanto riguarda la concessione di congedi e aspettative il personale è sottoposto alla normativa vigente, presso l'amministrazione di provenienza.
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