Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo VII
Art. 21
21 / 21In vigore dal 17 set 1987
Ogni altra norma e disposizione di carattere generale necessaria al buon funzionamento del Centro, all'organizzazione delle sue attività, alle modalità d'impiego del personale e all'utilizzazione delle prestazioni fornite da esperti ed enti esterni, è stabilita con apposito ordinamento deliberato dal consiglio direttivo, ai sensi del quartultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974.
Tale ordinamento è emanabile dallo stesso consiglio direttivo su proposta del presidente o di quattro membri non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla approvazione o dall'ultima modifica.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-21