Art. 21
Statuto del centro europeo dell'educazioneTitolo VII

Art. 21

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In vigore dal 17 set 1987
Ogni altra norma e disposizione di carattere generale necessaria al buon funzionamento del Centro, all'organizzazione delle sue attività, alle modalità d'impiego del personale e all'utilizzazione delle prestazioni fornite da esperti ed enti esterni, è stabilita con apposito ordinamento deliberato dal consiglio direttivo, ai sensi del quartultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974. Tale ordinamento è emanabile dallo stesso consiglio direttivo su proposta del presidente o di quattro membri non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla approvazione o dall'ultima modifica. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI
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