Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo VI
Art. 16
16 / 21In vigore dal 17 set 1987
Il bilancio di previsione è di competenza. Esso prevede le entrate che l'ente acquisterà il diritto di percepire e le spese che l'ente assumerà l'obbligo di pagare nel corso dell'esercizio.
L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Sulla base del programma di attività e del piano di gestione approvati dal consiglio direttivo, entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio ragioneria dell'ente predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e, corredato da una relazione illustrativa, lo presenta al consiglio stesso.
Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione non oltre il 15 dicembre.
Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'ente è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.
Tali limiti, non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate in:
a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);
b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);
c) entrate e spese per partite di giro.
Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
Le entrate correnti comprendono:
a) le rendite patrimoniali;
b) i finanziamenti dello Stato;
c) i contributi di altri enti pubblici e privati, e di singole persone;
d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti istituzionali;
e) i proventi delle vendite di pubblicazioni curate dall'ente;
f) altre entrate eventuali.
Le spese correnti comprendono:
A) gli oneri e le spese per il mantenimento del patrimonio;
B) le spese di funzionamento amministrativo e istituzionale.
Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento.
Le spese in conto capitale comprendono le spese destinate all'aumento del patrimonio per il raggiungimento delle finalità istituzionali (acquisto o rinnovo di attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, impianto di biblioteca, uffici, ecc.).
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'ente.
Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello il cui preventivo si riferisce.
Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'eventuale utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
Nel caso di accertamento, in sede consuntiva, di un disavanzo maggiore di quello presunto, il consiglio deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove o maggiori entrate accertate.
Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse.
Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non rientri nei limiti del relativo stanziamento.
I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spese eccedenti gli stanziamenti.
Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.
La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.
Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-16