Art. 13
Statuto del centro europeo dell'educazioneTitolo III

Art. 13

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In vigore dal 17 set 1987
Il personale del Centro si compone altresì di personale comandato appartenente al ruolo amministrativo e a quello della scuola, anche universitario. Il personale comandato è assegnato con decreto ministeriale sulla base di concorsi per titoli indetti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo dell'ente. Il comando del personale ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato per un altro quinquennio, a richiesta del consiglio direttivo. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sarà disciplinato sulla base di quanto stabilisce l', penultimo e ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Il fabbisogno di personale, ivi compreso quello amministrativo, tecnico e ausiliario, e le relative variazioni vengono stabilite dal consiglio direttivo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
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