Art. 12
Statuto del centro europeo dell'educazioneTitolo III

Art. 12

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In vigore dal 17 set 1987
Il segretario è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione che lo sceglie tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica; dura in carica cinque anni e può essere confermato per un altro quinquennio. Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'ente; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attività amministrativo-contabile dell'ente, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo , gli ordini di incasso e i titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo e del comitato di presidenza senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile dell'ufficio ragioneria dell'ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-12