Art. 1
1 / 1In vigore dal 26 ago 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2348, con il quale viene approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio di Trieste;
Visto l'avviso n. 71 del dipartimento di finanza del Governo militare alleato del 19 dicembre 1950 con il quale sono state apportate modifiche alla tariffa dei diritti di ingresso alla borsa valori di Trieste;
Vista la delibera n. 583 del 16 settembre 1986, con la quale la camera di commercio di Trieste ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti sopracitati;
Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1987, la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste per il rilascio delle tessere di accesso nei recinti riservati della locale borsa valori è stabilito nella seguente misura:
Agenti di cambio:
rappresentanti alle grida................. L. 15.000 impiegati......................... L. 20.000 fattorini......................... L. 10.000 Remisier:
istituti di credito e banche:
osservatore e sostituto osservatore alle grida...... L. 100.000 dirigenti e funzionari................... L. 70.000 impiegati......................... L. 30.000 fattorini......................... L. 20.000 commissionari:
titolare o rappresentante................. L. 50.000 impiegati......................... L. 20.000 fattorini......................... L. 10.000 pubblico:
tessera annuale...................... L. 12.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1987
COSSIGA
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1987
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 232
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;337#art-1