Art. 8 · Convocazione del consiglio direttivo
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del LazioTitolo II

Art. 8

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Convocazione del consiglio direttivo

In vigore dal 24 dic 1987
Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, mediante preavviso di almeno cinque giorni, per non meno di dieci volte in un anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, e in via straordinaria, mediante preavviso di almeno tre giorni, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo . Ogni componente del consiglio direttivo può chiedere di inserire punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La comunicazione della convocazione deve avvenire per atto scritto. Tale comunicazione può essere fatta oralmente ai presenti alla seduta precedente, purchè verbalizzata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-8