Art. 26 · Partite di giro
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del LazioTitolo III

Art. 26

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Partite di giro

In vigore dal 24 dic 1987
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-26