Art. 23 · Struttura di bilancio
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del LazioTitolo III

Art. 23

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Struttura di bilancio

In vigore dal 24 dic 1987
Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-23