Art. 17 · Adunanze e deliberazioni
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del LazioTitolo II

Art. 17

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Adunanze e deliberazioni

In vigore dal 24 dic 1987
L'avviso di convocazione del consiglio direttivo deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed essere spedito ai consiglieri e, quando occorre, ai revisori dei conti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni del consiglio direttivo si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi previsti nell'ultimo comma del presente articolo. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per le delibere concernenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica. Per l'approvazione e le modificazioni del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, la revoca dei responsabili delle sezioni, dei servizi e della biblioteca e per la stipula dei contratti e delle convenzioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-17