Art. 16 · Segretario
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del LazioTitolo II

Art. 16

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Segretario

In vigore dal 24 dic 1987
Il segretario dell'Istituto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: a) assicura nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'istituto; b) sovrintende sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; c) è responsabile del personale secondo quanto indicato dal regolamento; d) predispone d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; e) sulla base delle proposte e delle deliberazioni del consiglio direttivo e d'intesa col presidente predispone annualmente la stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Istituto; f) firma, secondo le norme di cui ai successivi , gli ordini di incasso e i titoli di spesa; g) partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-16