Art. 12
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del LazioTitolo II

Art. 12

12 / 49
In vigore dal 24 dic 1987
I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono periodicamente al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza e predispongono annualmente una relazione scritta. La relazione viene sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo in seduta ordinaria; se la relazione non viene approvata con le procedure previste dall', il responsabile del relativo servizio o sezione decade dall'incarico. Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni o più servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente comitati e gruppi di lavoro composti prioritariamente, oltre che dai membri del consiglio direttivo, da docenti comandati presso l'Istituto, ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione, sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-12