Art. 7 · Attribuzione dei mezzi finanziari agli enti

Art. 7

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Attribuzione dei mezzi finanziari agli enti

In vigore dal 18 mar 1987
Agli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno vengono assegnate dall'Agenzia, con i criteri fissati dal CIPE su proposta MISM e in conformità del piano annuale di attuazione del programma triennale per il Mezzogiorno, le necessarie risorse finanziarie attraverso dotazioni di capitale sociale, contributi in conto capitale, costituzione di fondi di rotazione di cui al successivo . Gli enti, per il perseguimento delle loro finalità, possono altresì avvalersi dei mezzi finanziari provenienti dalle istituzioni comunitarie ed internazionali. Per l'acquisizione di mezzi finanziari all'estero e per le attività di finanziamento le società finanziarie possono avvalersi degli istituti meridionali di credito speciale nonché degli organismi creditizi a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno. I bilanci delle società finanziarie, da redigere nella forma di consolidato, debbono essere certificati da una società di revisione da scegliersi tra quelle iscritte nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB.
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