Art. 1
1 / 2In vigore dal 17 mag 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il proprio decreto 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale ha emanato il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
.
L'art. 46 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia). - Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, conformi agli allegati A-B-C-D, hanno le dimensioni di mm 100 x 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti statura, colore dei capelli, colore degli occhi, gruppo sanguigno, nonché la data del rilascio e autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura "POLIZIA DI STATO" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero dell'Interno - Dipartimento P. S." e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validità dieci anni dalla data di rilascio".
I colori della tessera sono così determinati:
rosso: per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei commissari. Dello stesso colore è la tessera rilasciata al capo della Polizia, ai vice capi della Polizia, ai dirigenti preposti agli uffici e direzione centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569;
marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;
blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti.
Agli allievi agenti, allievi ispettori e allievi commissari è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal primo comma, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo ispettore" o "allievo commissario della Polizia di Stato".
Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del capo della Polizia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-14;169#art-1