Art. 36
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 36

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In vigore dal 20 feb 1987
1. Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbriceria. 2. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-36