Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 34
34 / 45In vigore dal 20 feb 1987
1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario del Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari di proprietà del Fondo edifici di culto.
3. Il direttore generale degli affari dei culti può disporre il deposito dei titoli medesimi presso un istituto bancario di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-34