Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 27
27 / 45In vigore dal 20 feb 1987
1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di regolamenti:
a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio;
b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio;
c) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
d) la determinazione, nei casi non previsti dagli articoli 61, 62 e 63 della legge, delle modalità e delle misure delle liquidazioni e affrancazioni;
e) le determinazioni relative all'applicazione degli articoli 65, 67 e 70 della legge;
f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-27