Art. 20
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 20

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In vigore dal 20 feb 1987
1. Il rendiconto previsto dall' della legge è trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell'interno entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-20