Art. 10
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 10

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In vigore dal 20 feb 1987
1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta. 2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-10