Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 feb 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' dell'accordo di modificazioni del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121; Visto l'art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi; Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: . 1. È approvato l'accluso regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. 2. Le disposizioni del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 22
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