Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 mag 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto:
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1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di emendamento alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 6 del protocollo medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1987
COSSIGA
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DE LORENZO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 29
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184#art-1