Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 mag 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto: . 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di emendamento alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 6 del protocollo medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1987 COSSIGA ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica GORIA, Ministro del tesoro PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste DE LORENZO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1987 Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 29
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