Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 mar 1987
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1987 COSSIGA SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1987 Registro n. 4 Difesa, foglio n. 308
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