Art. 7 · Spese di funzionamento

Art. 7

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Spese di funzionamento

In vigore dal 12 feb 1987
1. Alle spese per il Dipartimento si provvede ai sensi della legislazione vigente sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 9
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