Capo I
Art. 6
6 / 22Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G.
In vigore dal 1 dic 1987
1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel D.P.R. n. 616 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli dello statuto speciale.
2. Agli effetti del comma 1, la materia della beneficenza pubblica si considera contenuta nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui è fatta menzione negli dello statuto speciale.
3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Fr.-V.G. con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal D.P.R. n. 616.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-6