Art. 3 · Attività all'estero
Capo I

Art. 3

3 / 22

Attività all'estero

In vigore dal 1 dic 1987
1. La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza. 2. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, è data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-3