Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 ago 1989
1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto è riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti - Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e Istituto pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale,e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Universita' di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;14#art-3