Art. 2
2 / 2In vigore dal 25 gen 1987
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 81 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 4
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-09;4#art-2