Art. 3
3 / 6In vigore dal 24 feb 1987
1. Ferme restando le competenze attribuite all'agente contabile ed al controllore capo dalle disposizioni degli articoli 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 del vigente regolamento generale sul debito pubblico citato nelle premesse, la commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli presso l'agenzia contabile del debito pubblico:
a) cura la vigilanza dei titoli e valori custoditi nelle casseforti di detta agenzia contabile, avvalendosi anche delle scritture tenute dalla ragioneria centrale del debito pubblico;
b) effettua periodicamente verifiche sull'andamento del servizio del debito pubblico, affidate all'agenzia contabile;
c) propone al direttore generale i provvedimenti che possono essere adottati dall'Amministrazione nell'interesse del servizio affidato all'agenzia contabile stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-31;996#art-3