Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 ago 1987
Gli articoli da 281 a 284, relativi al corso di specializzazione in informatica che si trasforma in scuola di specializzazione in informatica e statistica afferente alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-27;1135#art-4