Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 ago 1987
Gli articoli da 269 a 274, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in "ricerca operativa" che si trasforma in scuola di specializzazione in "ricerca operativa e strategie decisionali" afferente alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-27;1135#art-2