Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 lug 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la nota del 19 giugno 1985 del rettore dell'Università di Ancona che evidenzia un mero errore materiale nel disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1200, di modifica dello statuto dell'Università di Ancona; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1200; Riconosciuta la particolare necessità di provvedere alla rettifica richiesta; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è rettificato come appresso indicato: Articolo unico Nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1200, l'ultimo degli insegnamenti complementari inseriti per il corso di laurea in medicina e chirurgia, è rettificato come segue: da fisiologia medica a fisiopatologia medica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli. ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987 Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 337
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-24;1127#art-1