Art. 12 · Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

Art. 12

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Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

In vigore dal 16 dic 1986
1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-16;865#art-12