Art. 97
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IXCapo I

Art. 97

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In vigore dal 1 gen 1987
Le modificazioni allo statuto del consorzio debbono essere deliberate dall'assemblea consorziale. Se le modificazioni sono sostanziali, e cioè tali da aumentare l'onere di partecipazione degli enti consorziati, si deve osservare la procedura prescritta per la costituzione di un nuovo consorzio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-97